Legge 23 novembre 1939, n. 1815
(in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 291). - Disciplina giuridica degli
studi di assistenza e di consulenza (1).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione
professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche
attività in forza di particolari disposizioni di legge, si
associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività
per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal
nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio
associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del
comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione
sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Articolo
2
(Omissis) (1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 24, l. 7 agosto 1997, n. 266.
art.
24(Norme in materia di attività di assistenza e consulenza)
1. l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato
2. ai sensi dell'articolo 17, comma , della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro dell'industria, del commercio ......fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle
attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815
recita: "E' vietato costituire, esercire o dirigere,
sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente
articolo (studio associato n.d.r.), società, istituti, uffici,
agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare ... prestazioni
di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale,
commerciale, amministrativa, contabile o tributaria."
Articolo
3
Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli
enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l'obbligo
della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli
uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per
la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei
precedenti articoli.
Articolo
4
(Omissis) (1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 41, l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Articolo
5
(Omissis) (1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 41, l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Articolo
6
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale del Regno
esercitano una professione o attività associata in modo diverso
da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il
termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni
dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi
devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività
associata in contrasto con il citato art. 1.
Coloro
che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla
tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza
essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono
chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero
provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di
tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la
loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel
termine stesso non abbiano presentato la domanda di
autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in
cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della
domanda di autorizzazione.
Articolo
7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a)
i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'art. 6,
comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
400.000 (1);
b)
i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, dell'art. 4 e
dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o
con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 (2).
I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere
alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda
fino a L. 80.000 (2).
(1) La sanzione originaria
dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.
L'importo della sanzione è stato così elevato, da ultimo,
dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto
dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione
non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è da ritenere
attuale solo per la violazione delle disposizioni dell'art. 1, in
quanto le disposizioni dell'art. 6 hanno carattere transitorio.
(2)
Importi così elevati dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603.
Articolo
8
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su
proposta del Ministro della giustizia, a termini dell'art. 3, n.
1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che
potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della
presente legge (1).
(1)
Vedi il d.p.r. 26 agosto 1959, n. 921.